ex D.lgs. 198/2021
1 Oggetto del contratto
Il contratto ha ad oggetto la vendita a titolo oneroso di prodotti agricoli[1] deperibili, da parte del fornitore a favore dell’acquirente. Le caratteristiche, la quantità ed il prezzo dei prodotti agricoli sono definiti al momento del singolo ordine, nei modi e nei tempi che le parti riterranno più opportune.
Si comprendono nelle vendite prodotti accessori al prodotto quali vasi, etichette informative, materiali pubblicitari e altri prodotti propedeutici al prodotto principale.
Trattandosi di produzione di prodotti vivi e soggetti a fattori non sempre dipendenti dalle
volontà del fornitore, potranno esserci differenze tra la richiesta/ conferma d’ordine e ciò che verrà effettivamente reso disponibile.
Le parti concordano che la vendita oggetto del contratto avvenga con consegna dei prodotti su base non periodica, ma stabilito di volta in volta secondo le esigenze dell’acquirente e del fornitore.
2 Imballo e consegna
Il fornitore si dovrà attenere, secondo i criteri della buona diligenza e della leale collaborazione, alle buone tecniche di imballaggio e carico indicate dall’acquirente, al fine di evitare danneggiamenti ai prodotti.
I prodotti agricoli consegnati all’acquirente dovranno rispettare gli standard e le qualità promesse.
Il fornitore si impegna a comunicare all’acquirente, senza ritardo, la temporanea indisponibilità di uno o più prodotti.
I prodotti agricoli saranno resi disponibili presso la sede del fornitore nei tempi e nei modi di cui all’art. 1 comma 1. L’acquirente potrà provvedere al ritiro personalmente o tramite un vettore da lui individuato. Le spese di trasporto saranno a carico dell’acquirente.
I rischi relativi ai prodotti si trasferiranno all’acquirente dal momento del ritiro della merce da parte del vettore o dell’acquirente stesso.
In assenza di cause di forza maggiore da dimostrare, il mancato ritiro dei prodotti da parte dell’acquirente, nei termini concordati, trasferisce a quest’ultimo il rischio di deperimento o della perdita dei prodotti.
In caso di mancato ritiro della merce entro 72 ore dalla messa a disposizione dei prodotti, per fatti imputabili all’acquirente o al suo vettore, il fornitore avrà comunque diritto a ricevere il pagamento dell’intero importo concordato.
Le eventuali contestazioni dovranno essere levate nel momento in cui l’acquirente riceve la merce. Le contestazioni dovranno essere presentate sia a mezzo telefono che via mail ed essere corredate di foto idonee.
3 Obbligazioni dell’acquirente.
L’acquirente dovrà corrispondere al fornitore il prezzo dei prodotti ricevuti nel termine e luogo e secondo le modalità concordate.
L’acquirente si impegna, durante l’esecuzione del presente rapporto, ad acquistare i prodotti del fornitore nelle quantità previste dagli ordini.
I diritti e le obbligazioni discendenti dal presente rapporto non potranno essere ceduti a terzi dall’acquirente, senza la previa approvazione scritta del fornitore.
Laddove intendesse annullare ordini di prodotti agricoli deperibili, l’acquirente è tenuto ad informare il fornitore rispettando un termine di preavviso non inferiore ai 30 giorni alla data della consegna.
E’ fatto salvo il diritto del fornitore a ricevere il pagamento delle spese sostenute per la preparazione dell’ordine cui questi ha dovuto far fronte fino a quel momento, nonché al risarcimento dell’eventuale danno patito da lui patito.
4 Durata del contratto
Il presente contratto ha durata annuale, con efficacia retroattiva dall’entrata in vigore del DLgs 198/2021. Il contratto si intende concluso al momento dell’accettazione del primo ordine, inviata all’acquirente da parte del fornitore. Si intenderà tacitamente rinnovato alla prima accettazione di un ordine nelle annualità successive.
5 Pagamento
L’acquirente si impegna a provvedere al pagamento nei termini e nei modi individuati dalla fattura emessa dal fornitore e comunque non oltre il termine di cui al disposto del D Lgs 198/2021.
In caso di ritardato versamento del prezzo, l’acquirente è tenuto al pagamento degli interessi legali di mora[2], di cui all’articolo 4, co. 2, d.lgs. n. 198/2021, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora.
Il fornitore potrà sospendere le consegne nel caso di morosità dell’acquirente. Nel caso in cui l’acquirente contesti i prodotti, dovrà comunque provvedere al pagamento nei termini previsti degli articoli non oggetto di contestazione.
Eventuali contestazioni sul prezzo praticato dovranno essere levate nei modi e nei termini di cui all’art. 2 ultimo comma del presente Accordo Quadro.
6 Controversie
Ogni controversia nascente da questo contratto, o ad essa collegata, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche avanti ad un organismo di mediazione individuato dal fornitore.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
7 norme di chiusura
L’eventuale restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli, non esime comunque l’acquirente dal pagamento per tali prodotti invenduti, nonché delle spese da sostenere per il loro trasporto ed il successivo smaltimento;
L’acquirente non potrà rivolgere al fornitore alcuna richiesta di pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
L’acquirente non potrà richiedere al fornitore di farsi carico di assolvere le condizioni di cui all’art. 4 d.lgs. n. 198/2021.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile italiano, nella normativa di settore ove applicabile, nonché dal DLgs 198/2021 e successive modifiche.
[1] Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. l, per “prodotti agricoli e alimentari” devono intendersi “i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.”
[2] Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. k, per “interessi legali di mora” devono intendersi interessi ad un tasso che
Sia pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o) del medesimo art. 2, co. 1.